Art. 14.
(Disposizioni comuni e regime fiscale).

      1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
      3. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrata di natura pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
      4. Il trattamento dei proventi di cui al comma 1 si applica anche nei confronti di ogni altro befeficiario.
      5. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.